LA JOINT VENTURE

Abstract: La joint venture è il contratto che regolamenta la cooperazione continuativa tra più imprese avente ad oggetto la realizzazione di uno specifico progetto, che consiste nella costituzione e gestione comune di una o più società con il corollario di una serie di contratti a margine che ne specificano o ne ampliano la portata. Il contratto di joint venture viene spesso utilizzato per la cooperazione internazionale tra imprese.

    Lo Studio si occupa anche di accordi e contratti di joint venture.
    Le joint venture sono associazioni temporanee tra imprese, costituite per  la realizzazione di un affare in un ramo d'interesse comune. A tal fine, le imprese redigono e sottoscrivono un contratto di joint venture, ad esempio per la costruzione di sistemi industriali o per lo sviluppo di  reti commerciali.  La joint venture può essere di tipo contrattuale (detta appunto “joint venture contrattuale”) o di tipo societario (“joint venture societaria”).
    Nella Joint venture contrattuale non viene costituito un ente autonomo distinto e separato rispetto ai partecipanti. Al contrario, nella joint venture societaria, viene costituita una società ad hoc alla quale imputare l'iniziativa comune. La vita di una joint venture è strettamente connessa alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola operazione, in vista della quale vengono conferiti denaro, beni materiali, know-how, con assunzione, da parte dei partecipanti, di ogni rischio di impresa.
    La joint venture contrattuale viene utilizzata soprattutto quando si intendono raggiungere risultati nel breve periodo. La scelta joint venture contrattuale non consente di limitare la responsabilità dei partecipanti. Nel caso in cui si intenda limitare la responsabilità dei partecipanti sarà opportuno optare per una joint venture societaria.
    Le relazioni tra le società partecipanti nella joint venture sono regolamentate da accordi di joint venture (“joint venture agreement”) attraverso i quali si individuano gli obiettivi, gli apporti, le modalità di trasferimento delle quote, la struttura operativa, i criteri in base ai quali ripartire i profitti e le perdite

 

 

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